Non è costituzionalmente illegittimo subordinare la non punibilità dell’aiuto al suicidio al requisito che il paziente necessiti, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 66, depositata oggi, che ha ritenuto non fondate varie questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, sollevate dal Gip di Milano al quale il pm aveva chiesto di archiviare due procedimenti per aiuto al suicidio. La Consulta rinnova, inoltre, il suo appello al legislatore affinché sia approvata una legge sul fine vita e rileva che nel nostro Paese non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri: vi sono, infatti, spesso lunghe liste di attesa, si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata. Inoltre, la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente.
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